Il Decreto “Semplificazioni”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, contiene moltissime novità per l’amministrazione digitale.

Ecco quali sono le principali.

Switch off identità digitali – Art. 24, D.L. 76/2020 (art. 64 CAD)

L’art. 24 del Decreto prevede l’equiparazione di SPID e CIE e indica il 28 febbraio 2021 quale data per lo switch off delle modalità diverse di identificazione per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni (novella all’art. 64 del CAD).
A partire da tale data, dunque, è fatto divieto alle amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
Sempre in tema di identità digitale, è esteso il diritto all’identificazione digitale per l’accesso ai servizi dei concessionari di pubblici servizi e delle società a partecipazione pubblica.


App IO – Art. 24, D.L. 76/2020 (artt. 64-bis e 65, CAD)

Il Decreto prevede che le amministrazioni devono rendere fruibili i propri servizi in rete attraverso l’app IO, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati da PagoPA S.p.A. Al contempo, prevede la possibilità di presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni mediante l’app IO. A tale fine, le amministrazioni devono avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.


Switch off PagoPA e strumenti di pagamento elettronico – Artt. 24 e 24-bis, D.L. 76/2020 (art. 65, D.Lgs. 217/2017)

L’art. 24 del Decreto prevede la proroga del termine per consentire i pagamenti tramite PagoPA al 28 febbraio 2021 (mod. art. 65, D.lgs. 217/2017). Al riguardo, rileva anche la richiamata disposizione dell’art. 13-bis, comma 5, CAD (introdotto dall’art. 32 del Decreto) per cui nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi informativi deve essere sempre assicurata l’integrazione con la piattaforma PagoPA.
Il successivo art. 24-bis, introdotto in sede di conversione in legge, dispone che i comuni devono assicurare l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e a tal fine hanno facoltà di sottoscrivere, anche per il tramite delle aziende di trasporto locali, appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali. La relativa normativa di dettaglio sarà adottata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato d’intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


Conservazione documentale e servizi fiduciari – Art. 25, D.L. 76/2020 (art. 44 CAD)

Il Decreto prevede semplificazioni al sistema di qualificazione dei prestatori di servizi fiduciari e dei conservatori di documenti informatici. Con riferimento ai servizi fiduciari, si demanda l’individuazione dei requisiti in relazione alla specifica attività svolta, nel rispetto dell’art. 24 Regolamento eIDAS, al decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’AgID.

Per quanto concerne i conservatori, invece, viene abrogato il sistema dell’accreditamento, mentre si introduce un sistema di qualificazione e verifica da parte di AgID dei requisiti previsti dal regolamento eIDAS e dalle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nonché dall’apposito regolamento adottato dalla stessa AgID. L’esito positivo della procedura consentirà l’iscrizione in apposito elenco, tenuto sempre dall’AgID


Accessibilità – Art. 29 D.L. 76/2020 (L. 4/2004)

L’art. 29 del Decreto introduce modifiche alla Legge n. 4 del 2004 (c.d. Legge “Stanca”, recante«Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»), estendono l’ambito soggettivo di applicazione. Sono tenuti al rispetto della Legge anche i soggetti giuridici (anche privati), che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio negli ultimi tre anni di attività superiore a cinquecento milioni di euro (la misura del fatturato è stata diminuita in sede di conversione in legge del Decreto). È attribuito all’AgID il potere di controllo sul rispetto degli obblighi in materia di accessibilità da parte dei soggetti privati, con possibilità di elevare sanzioni amministrative pecuniarie fino al 5 per cento del fatturato.


Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione – Art. 26, D.L. 76/2020

Il Decreto regola l’operatività della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, istituita dall’art. 1, comma 402, L. 160/2019, di cui potranno avvalersi le pubbliche amministrazioni e i soggetti incaricati delle attività di riscossione dei tributi (quest’ultimi solo limitatamente a tale attività) ai fini della notifica di atti, provvedimenti, comunicazioni e avvisi.

Sono disciplinate in via generale le modalità di funzionamento, mentre le regole tecniche per lo sviluppo (anche con applicazione di tecnologie basate sulla blockchain) e l’utilizzo della piattaforma saranno definite con decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 26, comma 15 del Decreto.


ANPR e certificati anagrafici digitali – Art. 30, D.L. 76/2020 (art. 62, CAD)

È prevista la possibilità per i cittadini di ottenere direttamente certificazioni anagrafiche digitali tramite l’accesso ad ANPR e l’emissione di certificati digitali muniti di sigillo elettronico qualificato a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a.
Viene inoltre prevista l’attribuzione ad ogni cittadino di un codice identificativo unico in ANPR al fine di facilitare l’interoperabilità e l’integrazione con le altre banche dati della PA e dei gestori di servizi pubblici.


Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – Art. 23-bis, D.L. 76/2020

In sede di conversione del Decreto è stato introdotto l’art. 23-bis, ai sensi del quale i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti si adeguano alle nuove disposizioni in materia di cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali (artt. da 24 a 30 del Decreto) solo a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (ad oggi il termine di conclusione dello stato di emergenza è fissato al 15 ottobre 2020).


Lavoro agile – Art. 31, D.L. 76/2020; art. 12 CAD (art. 263 del D.L. 34/2020)

I provvedimenti adottati dal Governo per gestire in un primo momento alcune questioni poste dall’emergenza sanitaria hanno previsto il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni del Decreto “Semplificazioni” sul tema si inseriscono in un contesto in cui le attività tornano ad essere svolte per lo più in presenza e modificano direttamente il Codice dell’amministrazione digitale che, all’art. 12, già conteneva norme volte a favorire l’utilizzo da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o personalizzabili.

A tale ultimo proposito, viene aggiunta la raccomandazione che ai lavoratori sia data un’adeguata informazione sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, in particolare i servizi in cloud. Si prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura atta a garantire la sicurezza informatica e la protezione dei dati. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, poi, viene inserita, sempre nell’ambito dell’art. 12 CAD una disposizione specificamente rivolta alle pubbliche amministrazioni in senso stretto. Queste ultime, quando acquistano beni o progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici, devono farlo assicurando che siano previste modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica. Infine, viene specificato che la riorganizzazione del lavoro in smart working alla condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché al rigoroso rispetto dei tempi dell’attività amministrativa previsti dalla normativa vigente.


Codice di condotta tecnologica ed esperti – Art. 32, D.L. 76/2020 (introduce art. 13-bis, CAD)

È prevista l’adozione da parte del Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale del codice di condotta tecnologica, documento vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni. All’interno del codice saranno indicate le modalità per lo sviluppo di progetti, dei sistemi informativi e dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Le amministrazioni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica potranno avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
È attribuita ad AgID la verifica del rispetto del codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e il potere di diffidare i soggetti a conformarsi agli obblighi previsti dal codice.


Patrimonio informativo pubblico – Artt. 33 e 34 D.L. 76/2020

Il Decreto pone grande attenzione sui dati pubblici attraverso due ordini di previsioni.
Prima di tutto vengono ulteriormente incentivati l’interoperabilità e lo scambio di dati tra soggetti pubblici. Viene semplificata e rafforzata, poi, l’operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati in modo da promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e ridurre gli oneri a carico degli utenti.
Il Decreto interviene sull’art. 50 CAD, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.
Al fine di valorizzare il patrimonio informativo pubblico, si prevede anche che, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in concessione deve essere inserito l’obbligo del concessionario di rendere disponibili all’amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto.
Con riferimento alla PDND si demanda ad un decreto di attuazione, che andrà adottato dal Presidente del consiglio dei ministri entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la fissazione di una strategia nazionale dati. Tale strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati.


Infrastrutture digitali – Art. 35, D.L. 76/2020 (art. 33-septies del D.l. n. 179/2012)

Con le modifiche introdotte all’art. 33-septies del D.l. n. 179/2012, si dà continuità al processo di razionalizzazione delle infrastrutture ICT della pubblica amministrazione, proseguendo il percorso intrapreso con i piani triennali per la digitalizzazione della PA 2017-2019 e 2019-2021 e il censimento dei data center portato a termine dall’AgID nel 2020. Si prevedono, però, anche importanti novità.
Si introduce a livello normativo l’obbligo per le amministrazioni, sia centrali che locali, di provvedere alla migrazione dei servizi erogati tramite infrastrutture di elaborazione dati prive di adeguati standard verso infrastrutture sicure e affidabili tra le quali un’infrastruttura pubblica ad alta affidabilità, localizzata sul territorio nazionale, la cui istituzione è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, l’AgID definirà i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, nonché le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione con regolamento.