Legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione

Il diritto di accesso previsto dalla Legge n. 241 del 1990 è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione (art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990). In questa recentissima sentenza, il TAR Toscana ha rigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego all’accesso relativo all’identità della figlia abbandonata dalla ricorrente subito dopo il parto. Infatti,  il comma 3 dell’art. 28, Legge n. 184 del 1983 prevede un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Tar Toscana, Sez. I, sent. n. 1269/2018