L’accesso a sistemi informatici per scopi diversi da quelli di ufficio costituisce reato
Con la sentenza le Sezioni Unite hanno affrontato la questione relativa alla condotta di un soggetto che accede e utilizza un sistema informatico o telematico protetto per scopi o finalità estranei a quelli per cui la facoltà di accesso gli era stata concessa.
Nel caso di specie un cancelliere della Procura della Repubblica aveva effettuato l’accesso con le proprie credenziali al registro delle notizie di reato e consultato specifici dati al fine di comunicare le informazioni inerenti ad un procedimento penale ben specifico relativo ad un proprio conoscente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolta la questione formulando il principio di diritto per cui: “Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re. Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 41210/2017