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Categoria: Giurisprudenza

Gare Telematiche: è necessaria seduta pubblica per l’apertura delle buste?

Il Tribunale amministrativo della Sardegna ha evidenziato che le procedure di gara telematiche si svolgono con l’utilizzo di piattaforme che – se realizzate nel rispetto della normativa – garantiscono l’assoluta integrità delle offerte e la piena certezza della tracciabilità di ogni fase della gara anche ex post. Ne deriva che la mera circostanza che la commissione abbia aperto le buste tecniche in seduta pubblica, ma senza la presenza delle parti interessate per omessa preventiva convocazione, non può inficiare –  in assenza di elementi ulteriori – la legittimità del procedimento e dell’aggiudicazione della gara.

Tar Sardegna, Sezione prima, sentenza n. 644/2017

Sms, Whatsapp, posta elettronica: i messaggi sono documenti, non corrispondenza

I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti. Pertanto, la relativa attività acquisitiva non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 1822 / 2018

Accesso agli atti “difensivo”: valido anche per i pareri resi dalla Polizia di Stato

Nel caso di specie la richiesta di accesso agli atti era stata respinta in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 1, lett. a) e b), D.M. n. 415 del 10.5.1994  che definisce le Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tuttavia secondo il Tribunale a prevalere è la disciplina contenuta nell’articolo 24 della legge 241/90: il legislatore, infatti, ha operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi del richiedente, ove i documenti risultino perciò necessari.

Tar Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza n. 26/2018

Gare telematiche: la scansione del modulo in luogo del .pdf digitale è causa di esclusione

Deve essere escluso da una gara telematica il concorrente che, invece di utilizzare per l’invio dell’offerta il file.pdf come specificato dalla lettera di invito, abbia proceduto alla scansione del modulo. Secondo il collegio trentino, in tal caso non è possibile fare ricorso al soccorso istruttorio, in quanto l’irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell’offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile.

Il Tribunale ha specificato che il documento scansionato non è assimilabile al .pdf caricato a sistema, perchè non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento.

TRGA Trento, Sezione Unica, sentenza n. 4/2018

Concorsi pubblici: se la PEC è intestata al mittente non serve la  firma digitale

Il Collegio siciliano, sulla base della Circolare Funzione Pubblica n. 2/2010, ha affermato che in base alle norme vigenti il bando di concorso risulta  illegittimo se preclude l’ammissibilità delle domande prive di firma, nel caso in cui vengano presentate dal candidato a mezzo della propria PEC.

Secondo la pronuncia in commento, l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente, infatti, consentirebbe di ritenere soddisfatto il requisito dell’apposizione della firma.

Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 167/ 2018

Accesso civico generalizzato: l’opposizione del controinteressato non è sufficiente a giustificare il diniego

Nel caso specifico il ricorrente aveva chiesto di acquisire documenti ed informazioni concernenti la presenza sul luogo di lavoro (in particolare di accedere a dati e fogli di presenza) di un impiegato sul luogo di lavoro. L’accesso era stato negato, per opposizione del controinteressato.

Nella sentenza il TAR ha escluso che l’amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, considerato che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa.

Tar Campania, Sez. VI, sentenza n. 5901/2017

Ricorso improcedibile se manca attestazione della copia cartacea della relata telematica

La Suprema Corte ha stabilito che – ai fini della prova della notificazione in via telematica – occorre che siano prodotti anche (in copia cartacea) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione.
Nel caso di specie, la notifica della sentenza impugnata era stata eseguita a mezzo PEC e mancava l’attestazione di conformità della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio.
Secondo la Corte, la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata – pur in presenza di copia conforme della sentenza – determina l’improcedibilità del ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30480/17

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 54141/ 2017

Valido il licenziamento via e-mail se c’è certezza di ricezione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il licenziamento del lavoratore comunicato attraverso e-mail (PEO) è da ritenersi perfettamente valido. Ai fini del licenziamento infatti, il requisito della forma scritta è assolto con qualsiasi modalità che comporti la trasmissione del documento al lavoratore nella sua materialità. Necessario è però che vi sia certezza di ricezione da parte del lavoratore, cosa che nel caso di specie era confermato dai messaggi di posta elettronica inviati a sua volta dall’interessato ai colleghi, con i quali li informava della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento.

Anche se relativo ad un rapporto di lavoro privatistico, si tratta di un importante precedente giurisprudenziale in materia di validità delle comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica non certificata.

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 29753/2017

La notifica è valida se la mancata ricezione è causata dal fatto che la casella PEC del destinatario è piena

Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, Decreto Legge n. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo – venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44/2011 (sul processo civile telematico) – non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza. Questo il principio affermato nella pronuncia della Cassazione rispetto al caso di specie in cui he le comunicazioni all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza, sebbene accettate dal sistema, non erano state ricevute a causa della “casella piena” del destinatario, e quindi per causa imputabile al destinatario.

Si tratta di un precedente che, sebbene enunciato nell’ambito della disciplina sul processo telematico, contiene utili riferimenti per gli obblighi di chiunque abbia un domicilio digitale.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 54141/ 2017

No all’accesso civico a parti tagliate di una videoregistrazione

Un’amministrazione ha trasmesso in streaming e poi pubblicato un video di una conferenza, successivamente modificato e ripubblicato in versione ridotta. Infatti, la telecamera era rimasta puntata sull’area destinata agli interventi e aveva filmato inavvertitamente colloqui personali e scambi di saluti avvenuti nel corso della pausa pranzo.

Un cittadino, con un’istanza FOIA, aveva chiesto di prendere visione del video in versione integrale e del provvedimento con il quale ne sarebbe stato disposto il taglio.

Il TAR ha rigettato la richiesta chiarendo che l’accesso a dati e documenti, può riguardare esclusivamente dati e documenti “detenuti” dall’amministrazione e che l’accesso ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali di un ente.

Inoltre ha anche chiarito che, tranne nel caso di esplicito consenso degli interessati, la pubblicazione da parte dell’ente di documentazione di videoriprese relative a conversazioni private è da considerarsi illegittima.

TAR Lazio, Sezione terza bis, sentenza n. 11628/2017

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