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Categoria: Consiglio di Stato

La pubblicazione telematica di un atto è idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione?

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che l’effetto conoscitivo di un atto amministrativo deve poggiare su una specifica disciplina di legge; pertanto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente che adotta l’atto –  in mancanza di una disposizione normativa che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione – non può fondare alcuna presunzione legale di conoscenza. Si tratta di una pronuncia che spinge le amministrazioni a riconsiderare le finalità e fondamento della pubblicazione di molti atti e documenti.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5550/2018

Come si prova l’errore di consegna di un messaggio PEC?

Il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ al destinatario del messaggio di posta elettronica certificata. Ne consegue che – nel caso in cui si verifichi un errore tecnico in ordine a tale consegna – lo stesso può essere dimostrato attraverso una idonea certificazione rilasciata dal gestore PEC o da altro soggetto a cui sia riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5970/2018

Pareri legali: ok del Consiglio al diritto di accesso per fini difensivi

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’accesso a pareri legali, evidenziato che – nella decisione sull’istanza del richiedente – è sempre necessario valutare con particolare attenzione le ragioni dell’accesso, che deve essere riconosciuta quando il rilascio di documentazione è richiesto in funzione difensiva. I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Consiglio di Stato, Sezione 3, sentenza n. 2890

Il diritto di accesso agli atti va garantito anche se i documenti non sono più nella disponibilità dell’amministrazione

Il Consiglio di Stato, nel caso di un’amministrazione che aveva trasferito la documentazione oggetto di un’istanza di accesso (241/1990) ad altra PA coinvolta nel procedimento, ha affermato che spetta comunque all’amministrazione che ha formato i documenti di attivarsi per recuperarli e consentirne la consultazione da parte dell’interessato. Infatti, la materiale indisponibilità dell’atto può precludere l’accoglimento della domanda di accesso solo nell’ipotesi in cui la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell’istanza, sia stata trasferita ad altro ente.

Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n.5020/2017